Art. 1.

      1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia regolandone l'attività nel campo degli edifici pubblici e privati, delle costruzioni civili, stradali, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice e armato e in legno, nonché l'attività in materia urbanistica e di arredo urbano.